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Lo scopo della segnalazione di
sicurezza è quello di attirare in modo rapido e facilmente
comprensibile l'attenzione su oggetti e situazioni che possono
determinare pericoli.
La segnaletica di sicurezza non sostituisce in alcun caso le necessarie misure di protezione; essa deve essere impiegata esclusivamente per quelle indicazioni che hanno rapporto con la sicurezza. L'efficacia della segnaletica dipende da un'estesa e ripetuta informazione di tutte le persone per le quali essa può risultare utile. Nei luoghi di lavoro che possono comportare, per un lavoratore che vi svolga la propria mansione per l'intera giornata lavorativa, una esposizione quotidiana personale superiore a 90 dBA oppure un valore della pressione acustica istantanea non ponderata superiore a 140 dB (200 Pa), è esposta una "segnaletica appropriata" (art. 41, D.Lgs. n. 277/1991). Segnaletica di sicurezza: La segnaletica svolge un ruolo importante
ai fini della sicurezza: un appropriato segnale, infatti, trasmette con
immediatezza un messaggio che fornisce un'utile indicazione in merito a
divieti, obblighi di comportamento, pericoli, informazioni, ubicazione
dei mezzi antincendio e di soccorso, vie di fuga, ecc. Il Decreto Legislativo del Governo n°
493 del 14 agosto 1996 "Attuazione della direttiva 92/58/CEE
concernente le prescrizioni minime per la segnaletica di sicurezza e/o
di salute sul luogo di lavoro", stabilisce le prescrizioni per la
segnaletica di sicurezza e di salute sul luogo di lavoro in tutti i
settori di attività privati o pubblici.
In conformità all'All. 1 del D.Lgs. n. 493/1996 devono essere utilizzati colori di sicurezza e di contrasto, nonchè i colori del simbolo, riportati nella seguente tabella. Tabella 1
In ogni caso la dimensione di un segnale dovrà rispettare la seguente formula: A >= L2 /2000
ove: A rappresenta la superficie del segnale espressa in m2 ed L la distanza in metri alla quale il segnale deve essere riconoscibile. Il cartello deve risultare visibile e, se del caso, illuminato. I cartelli da utilizzare sono quelli riportati all'All. II, punto 3, D.Lgs. n. 493/1996. Le caratteristiche intrinseche dei cartelli variano a seconda che si tratti di:
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