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Speciale
Segnaletica

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Decreto Legislativo del Governo n. 493 del
14/08/1996
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(G.U. n. 223 del 23 Settembre 1996)
Attuazione
della direttiva 92/58/CEE concernente le prescrizioni minime per la
segnaletica di sicurezza e/o di salute sul luogo di lavoro.
Il Presidente della Repubblica
Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
Vista la legge 22 febbraio 1994, n. 146;
Vista la legge 6 febbraio 1996, n. 52, ed in particolare l'articolo 6,
comma 3;
Vista la direttiva 92/58/CEE, del Consiglio del 24 giugno 1992,
concernente le prescrizioni minime per la segnaletica di sicurezza e/o
di salute sul luogo di lavoro (nona direttiva particolare, ai sensi
dell'articolo 16, paragrafo 1, della direttiva 89/391/CEE);
Visto il decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, come modificato
dal decreto legislativo 19 marzo 1996, n. 242;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata
nella riunione del 12 luglio 1996;
Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni permanenti della Camera
dei deputati e del Senato della Repubblica;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione dell'8 agosto 1996;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro
del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con i Ministri degli
affari esteri, di grazia e giustizia, del tesoro, della sanita',
dell'industria, del commercio e dell'artigianato, dell'interno e per la
funzione pubblica e gli affari regionali;
Emana
il seguente decreto legislativo:
Art.
1 -
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Campo di applicazione e definizioni
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Il presente decreto stabilisce le prescrizioni per
la segnaletica di sicurezza e di salute sul luogo di lavoro nei
settori di attivita' privati o pubblici di cui all'articolo 1, comma
1, del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, modificato dal
decreto legislativo 19 marzo 1996, n. 242, in seguito
complessivamente indicati come decreto legislativo n. 626/1994.
-
Ai fini del presente decreto si intende per:
-
segnaletica di sicurezza e di salute sul luogo
di lavoro, in seguito indicata come segnaletica di sicurezza,
una segnaletica che, riferita ad un oggetto, ad una attivita' o
ad una situazione determinata, fornisce una indicazione o una
prescrizione concernente la sicurezza o la salute sul luogo di
lavoro, e che utilizza, a seconda dei casi, un cartello, un
colore, un segnale luminoso o acustico, una comunicazione
verbale o un segnale gestuale;
-
segnale di divieto, un segnale che vieta un
comportamento che potrebbe far correre o causare un pericolo;
-
segnale di avvertimento, un segnale che avverte
di un rischio o pericolo;
-
segnale di prescrizione, un segnale che
prescrive un determinato comportamento;
-
segnale di salvataggio o di soccorso, un segnale
che fornisce indicazioni relative alle uscite di sicurezza o ai
mezzi di soccorso o di salvataggio;
-
segnale di informazione, un segnale che fornisce
indicazioni diverse da quelle specificate alle lettere da b) ad
e);
-
cartello, un segnale che, mediante combinazione
di una forma geometrica, di colori e di un simbolo o
pittogramma, fornisce una indicazione determinata, la cui
visibilita' e' garantita da una illuminazione di intensita'
sufficiente;
-
cartello supplementare, un cartello impiegato
assieme ad un cartello del tipo indicato alla lettera g) e che
fornisce indicazioni complementari;
-
colore di sicurezza, un colore al quale e'
assegnato un significato determinato;
-
simbolo o pittogramma, un'immagine che
rappresenta una situazione o che prescrive un determinato
comportamento, impiegata su un cartello o su una superficie
luminosa;
-
segnale luminoso, un segnale emesso da un
dispositivo costituito da materiale trasparente o
semitrasparente, che e' illuminato dall'interno o dal retro in
modo da apparire esso stesso come una superficie luminosa;
-
segnale acustico, un segnale sonoro in codice
emesso e diffuso da un apposito dispositivo, senza impiego di
voce umana o di sintesi vocale;
-
comunicazione verbale, un messaggio verbale
predeterminato, con impiego di voce umana o di sintesi vocale;
-
segnale gestuale, un movimento o posizione delle
braccia o delle mani in forma convenzionale per guidare persone
che effettuano manovre implicanti un rischio o un pericolo
attuale per i lavoratori.
-
Le disposizioni del presente decreto non si
applicano alla segnaletica impiegata per regolare il traffico
stradale, ferroviario, fluviale, marittimo ed aereo.
-
Per i termini non espressamente definiti, valgono le
definizioni di cui al decreto legislativo n. 626/1994, le cui
disposizioni si applicano integralmente, fatte salve le disposizioni
specifiche contenute nel presente decreto legislativo.
Art.
2 -
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Obblighi del datore di lavoro
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Quando, anche a seguito della valutazione effettuata
in conformita' all'articolo 4, comma 1, del decreto legislativo n.
626/1994, risultano rischi che non possono essere evitati o
sufficientemente limitati con misure, metodi, o sistemi di
organizzazione del lavoro, o con mezzi tecnici di protezione
collettiva, il datore di lavoro fa ricorso alla segnaletica di
sicurezza, secondo le prescrizioni degli allegati al presente
decreto, allo scopo di:
-
avvertire di un rischio o di un pericolo le
persone esposte;
-
vietare comportamenti che potrebbero causare
pericolo;
-
prescrivere determinati comportamenti necessari
ai fini della sicurezza;
-
fornire indicazioni relative alle uscite di
sicurezza o ai mezzi di soccorso o di salvataggio;
-
fornire altre indicazioni in materia di
prevenzione e sicurezza.
-
Qualora sia necessario fornire mediante la
segnaletica di sicurezza indicazioni relative a situazioni di
rischio non considerate negli allegati al presente decreto, il
datore di lavoro, anche in riferimento alla normativa nazionale di
buona tecnica, adotta le misure necessarie, secondo le
particolarita' del lavoro, l'esperienza e la tecnica.
-
Il datore di lavoro, per regolare il traffico
all'interno dell'impresa o dell'unita' produttiva, fa ricorso, se
del caso, alla segnaletica prevista dalla legislazione vigente
relativa al traffico stradale, ferroviario, fluviale, marittimo o
aereo, fatto salvo quanto previsto nell'allegato V.
Art.
3 -
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Requisiti della segnaletica
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La segnaletica di sicurezza impiegata per la prima
volta a partire dalla data di entrata in vigore del presente decreto
deve essere conforme alle prescrizioni riportate negli allegati.
-
La segnaletica di sicurezza gia' impiegata sui
luoghi di lavoro alla data di cui al comma 1 deve essere resa
conforme alle prescrizioni riportate negli allegati entro 6 mesi da
tale data.
Art.
4 -
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Informazione e formazione
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Il datore di lavoro provvede affinché:
-
il rappresentante dei lavoratori per la
sicurezza sia informato di tutte le misure adottate e da
adottare riguardo alla segnaletica di sicurezza impiegata
all'interno dell'impresa ovvero dell'unita' produttiva;
-
i lavoratori siano informati di tutte le misure
adottate riguardo alla segnaletica di sicurezza impiegata
all'interno dell'impresa ovvero dell'unita' produttiva.
-
Il datore di lavoro provvede affinché il
rappresentante dei lavoratori per la sicurezza ed i lavoratori
ricevano una formazione adeguata, in particolare sotto forma di
istruzioni precise, che deve avere per oggetto specialmente il
significato della segnaletica di sicurezza, soprattutto quando
questa implica l'uso di gesti o di parole, nonché i comportamenti
generici e specifici da seguire.
Art.
5 -
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Adeguamento degli allegati
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Con decreto del Ministro del lavoro e della
previdenza sociale si provvede agli adeguamenti di natura tecnica
degli allegati al presente decreto adottati in sede comunitaria,
sentita eventualmente la Commissione consultiva di cui all'articolo
393 del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1955, n.
547, come sostituito dall'articolo 26 del decreto legislativo 19
settembre 1994, n. 626, e modificato dall'articolo 13 del decreto
legislativo 19 marzo 1996, n. 242.
Art.
6 -
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Modifica della normativa vigente
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L'articolo 355 del decreto del Presidente della
Repubblica 27 aprile 1955, n. 547, e' sostituito dal seguente:
"Art. 355. (Indicazioni per i recipienti). -
I recipienti nei quali sono conservati prodotti o materie
pericolosi o nocivi devono, allo scopo rendere nota la natura e la
pericolosità del loro contenuto, portare le indicazioni e i
contrassegni prescritti per ciascuno di essi dalla normativa che
li disciplina".
Art.
7 -
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Abrogazioni
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E' abrogato il decreto del Presidente della
Repubblica 8 giugno 1982, n. 524.
-
E' soppressa la tabella A allegata al decreto del
Presidente della Repubblica 27 aprile 1955, n. 547.
Art.
8 -
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Sanzioni
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Il datore di lavoro ed il dirigente sono puniti:
-
con l'arresto da tre a sei mesi o con l'ammenda
da lire tre milioni a lire otto milioni per la violazione degli
articoli 2, 3 e 4, comma 2;
-
con l'arresto da due a quattro mesi o con
l'ammenda da lire un milione a lire cinque milioni per la
violazione dell'articolo 4, comma 1.
-
Il preposto e' punito:
-
con l'arresto sino a due mesi o con l'ammenda da
lire cinquecentomila a lire due milioni per la violazione degli
articoli 2 e 3;
-
con l'arresto sino ad un mese o con l'ammenda da
lire trecentomila a lire un milione per la violazione
dell'articolo 4, comma 1. Il presente decreto, munito del
sigillo dello Stato, Sarà inserito nella Raccolta ufficiale
degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo
a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Avvertenza:
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Il testo delle note qui pubblicato e'
redatto ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico
delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi,
sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28
dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura
delle disposizioni di legge modificate o alle quali e' operato
il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti
legislativi qui trascritti.
Note alle premesse:
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L'art. 76 della Costituzione regola
la delega al Governo dell'esercizio della funzione
legislativa e stabilisce che essa non può avvenire se non
con determinazione di principi e criteri direttivi e
soltanto per tempo limitato e per gli oggetti definiti.
-
L'art. 87, comma quinto, della
Costituzione conferisce al Presidente della Repubblica il
potere di promulgare le leggi e di emanare i decreti aventi
valore di legge e i regolamenti.
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Le legge 22 febbraio 1994, n. 146,
reca: "Disposizioni per l'adempimento di obblighi
derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità
europee - legge comunitaria 1993".
-
La legge 6 febbraio 1996, n. 52, reca
disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti
dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee - legge
comunitaria 1994. L'art. 6, comma 3, casì recita: "3.
I termini di cui all'art. 34, comma 2, della legge 22
febbraio 1994, n. 146, sono differiti di nove mesi a
decorrere dalla data di entrata in vigore della presente
legge, salvo per quanto concerne le direttive 92/57/CEE e
92/58/CEE, per l'attuazione delle quali dovrà provvedersi
con decreto legislativo da emanare entro sei mesi dalla data
di entrata in vigore della presente legge. I decreti per
l'attuazione delle direttive di cui al presente comma sono
sottoposti al parere delle Commissioni parlamentari
competenti per materia".
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La direttiva 92/58/CEE e' pubblicata
in G.U.C.E. n. L 245 del 26 agosto 1992.
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Il D. Lgs. 19 settembre 1994, n. 626,
concerne: "Attuazione delle direttive 89/391/CEE,
89/654/CEE, 89/655/CEE, 89/656/CEE, 90/269/CEE, 90/270/CEE,
90/394/CEE e 90/679/CEE riguardanti il miglioramento della
sicurezza e della salute dei lavoratori sul luogo di
lavoro". L'art.1, comma 1, del suddetto decreto
legislativo così recita: "1. Il presente decreto
legislativo prescrive misure per la tutela della salute e
per la sicurezza dei lavoratori durante il lavoro, in tutti
i settori di attivita' privati o pubblici".
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Il D. Lgs. 19 marzo 1996, n. 242,
riguarda: "Modifiche ed integrazioni al D. Lgs. 19
settembre 1994, n. 626, recante attuazione di direttive
comunitarie riguardanti il miglioramento della sicurezza e
della salute dei lavoratori sul luogo di lavoro".
Nota all'art. 2:
Nota all'art. 5:
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