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Speciale
Segnaletica

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Allegato I
Prescrizioni generali per la segnaletica di sicurezza
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1. -
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Considerazioni preliminari |
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1.1. -
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La segnaletica di sicurezza deve essere conforme ai requisiti
specifici che figurano negli allegati da II a IX |
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1.2. -
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Il presente allegato stabilisce tali requisiti, descrive le
diverse utilizzazioni delle segnaletiche di sicurezza ed enuncia
norme generali sull'intercambiabilità o complementarità di
tali segnaletiche. |
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1.3. -
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Le segnaletiche di sicurezza devono essere utilizzate solo per
trasmettere il messaggio o l'informazione precisati all'articolo
1, comma 2. |
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2. -
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Modi di segnalazione |
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2.1. -
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Segnalazione permanente |
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2.1.1 -
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La segnaletica che si riferisce a un divieto, un avvertimento
o un obbligo ed altresì quella che serve ad indicare
l'ubicazione e ad identificare i mezzi di salvataggio o di
pronto soccorso deve essere di tipo permanente e costituita da
cartelli.
La segnaletica destinata ad indicare l'ubicazione e ad
identificare i materiali e le attrezzature antincendio deve
essere di tipo permanente e costituita da cartelli o da un
colore di sicurezza.
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2.1.2. -
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La segnaletica su contenitori e tubazioni deve essere del tipo
previsto nell'allegato III. |
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2.1.3. -
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La segnaletica per i rischi di urto contro ostacoli e di
caduta delle persone deve essere di tipo permanente e costituita
da un colore di sicurezza o da cartelli. |
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2.1.4. -
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La segnaletica delle vie di circolazione deve essere di tipo
permanente e costituita da un colore di sicurezza. |
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2.2. -
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Segnalazione occasionale |
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2.2.1. -
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La segnaletica di pericoli, la chiamata di persone per
un'azione specifica e lo sgombero urgente delle persone devono
essere fatti in modo occasionale e, tenuto conto del principio
dell'intercambiabilità e complementarità previsto al paragrafo
3, per mezzo di segnali luminosi, acustici o di comunicazioni
verbali. |
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2.2.2. -
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La guida delle persone che effettuano manovre implicanti un
rischio o un pericolo deve essere fatta in modo occasionale per
mezzo di segnali gestuali o comunicazioni verbali. |
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3. -
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Intercambiabilità e complementarità della segnaletica |
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3.1. -
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A parità di efficacia e a condizione che si provveda ad una
azione specifica di informazione e formazione al riguardo, e'
ammessa libertà di scelta fra:
- un colore di sicurezza o un cartello, per segnalare un
rischio di inciampo o caduta con dislivello;
- segnali luminosi, segnali acustici o comunicazione
verbale;
- segnali gestuali o comunicazione verbale.
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3.2. -
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Determinate modalità di segnalazione possono essere
utilizzate assieme, nelle combinazioni specificate di seguito:
- segnali luminosi e segnali acustici;
- segnali luminosi e comunicazione verbale;
- segnali gestuali e comunicazione verbale.
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4. -
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Colori di sicurezza |
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4.1. -
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Le indicazioni della tabella che segue si applicano a tutte
le segnalazioni per le quali e' previsto l'uso di un colore di
sicurezza.
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5. -
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L'efficacia della segnaletica non deve essere compromessa da: |
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5.1. -
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presenza di altra segnaletica o di altra fonte emittente
dello stesso tipo che turbino la visibilita' o l'udibilità; ciò
comporta, in particolare, la necessita' di:
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5.1.1. -
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evitare di disporre un numero eccessivo di cartelli troppo
vicini gli uni agli altri; |
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5.1.2. -
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non utilizzare contemporaneamente due segnali luminosi che
possano confondersi; |
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5.1.3. -
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non utilizzare un segnale luminoso nelle vicinanze di un'altra
emissione luminosa poco distinta; |
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5.1.4. -
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non utilizzare contemporaneamente due segnali sonori; |
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5.1.5. -
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non utilizzare un segnale onoro se il rumore di fondo e'
troppo intenso; |
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5.2. -
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cattiva progettazione, numero insufficiente, ubicazione
irrazionale, cattivo stato o cattivo funzionamento dei mezzi o
dei dispositivi di segnalazione. |
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6. -
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I mezzi e i dispositivi segnaletici devono, a seconda dei
casi, essere regolarmente puliti, sottoposti a manutenzione,
controllati e riparati e, se necessario, sostituiti, affinché
conservino le loro proprietà intrinseche o di funzionamento. |
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7. -
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Il numero e l'ubicazione dei mezzi o dei dispositivi
segnaletici da sistemare e' in funzione dell'entità dei rischi,
dei pericoli o delle dimensioni dell'area da coprire |
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8. -
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Per i segnali il cui funzionamento richiede una fonte di
energia, deve essere garantita un'alimentazione di emergenza
nell'eventualità di un'interruzione di tale energia, tranne nel
caso in cui il rischio venga meno con l'interruzione stessa. |
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9. -
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Un segnale luminoso o sonoro indica, col suo avviamento,
l'inizio di un'azione che si richiede di effettuare; esso deve
avere una durata pari a quella richiesta dall'azione.
I segnali luminosi o acustici devono essere reinseriti
immediatamente dopo ogni utilizzazione.
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10. -
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Le segnalazioni luminose ed acustiche devono essere sottoposte
ad una verifica del buon funzionamento e dell'efficacia reale
prima di essere messe in servizio e, in seguito, con periodicità
sufficiente. |
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11. -
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Qualora i lavoratori interessati presentino limitazioni delle
capacita' uditive o visive, eventualmente a causa dell'uso di
mezzi di protezione personale, devono essere adottate adeguate
misure supplementari o sostitutive. |
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12. -
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Le zone, i locali o gli spazi utilizzati per il deposito di
quantitativi notevoli di sostanze o preparati pericolosi devono
essere segnalati con un cartello di avvertimento appropriato,
conformemente all'allegato II, punto 3.2, o indicati
conformemente all'allegato III, punto 1, tranne nel caso in cui
l'etichettatura dei diversi imballaggi o recipienti stessi sia
sufficiente a tale scopo. |
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