Realizzazione del Geom. Benni Paolo
 

 

 

 Speciale Segnaletica

 
 
DECRETO LEGISLATIVO DEL GOVERNO N. 493 DEL 14/08/1996 

Allegati

PRESCRIZIONI GENERALI PER LA SEGNALETICA DI SICUREZZA

PRESCRIZIONI GENERALI PER I CARTELLI SEGNALETICI

PRESCRIZIONI PER LA SEGNALETICA DEI CONTENITORI E DELLE TUBAZIONI

PRESCRIZIONI PER LA SEGNALETICA DESTINATA AD IDENTIFICARE E AD INDICARE L'UBICAZIONE DELLE ATTREZZATURE ANTINCENDIO

PRESCRIZIONI PER LA SEGNALAZIONE DI OSTACOLI DI PUNTI DI PERICOLO E PER LA SEGNALAZIONE DELLE VIE DI CIRCOLAZIONE

PRESCRIZIONI PER I SEGNALI LUMINOSI

PRESCRIZIONI PER I SEGNALI ACUSTICI

PRESCRIZIONI PER LA COMUNICAZIONE VERBALE

PRESCRIZIONI PER I SEGNALI GESTUALI


SEGNALETICA  PREVENZIONE INCENDI
SEGNALETICA  STRADALE DI CANTIERE
SEGNALETICA DI DIVIETO
IMO
SEGNALETICA   STRADALE
SEGNALETICA  PER INTERNIl
SEGNALETICA  D'OBBIGO
SEGNALETICA  DI PERICOLO
SEGNALETICA ISO
SEGNALETICA  ROTONDA STRADALE
CARTELLI DI SICUREZZA

SEGNALETICA  SOSTANZE PERICOLOSE

SEGNALETICA PER TRASPORTI
SEGNALETICA TRIANGOLARE STRADALE
SEGNALETICA VARIA
 

 

 

 

 

 

Allegato III
Prescrizioni per la segnaletica dei contenitori e delle tubazioni

1. -

I recipienti utilizzati sui luoghi di lavoro e contenenti sostanze o preparati pericolosi di cui alla legge 29 maggio 1974, n. 256, e al decreto ministeriale 28 gennaio 1992 e successive modifiche ed integrazioni, i recipienti utilizzati per il magazzinaggio di tali sostanze o preparati pericolosi nonché le tubazioni visibili che servono a contenere o a trasportare dette sostanze o preparati pericolosi, vanno muniti dell'etichettatura (pittogramma o simbolo sul colore di fondo) prevista dalle disposizioni citate.

Il primo comma non si applica ai recipienti utilizzati sui luoghi di lavoro per una breve durata ne' a quelli il cui contenuto cambia frequentemente, a condizione che si prendano provvedimenti alternativi idonei, in particolare azioni di informazione o di formazione, che garantiscano un livello identico di protezione.

L'etichettatura di cui al primo comma può essere:

  • sostituita da cartelli di avvertimento previsti all'allegato II che riportino lo stesso pittogramma o simbolo;
  • completata da ulteriori informazioni, quali il nome o la formula della sostanza o del preparato pericoloso, e da dettagli sui rischi connessi;
  • completata o sostituita, per quanto riguarda il trasporto di recipienti sul luogo di lavoro, da cartelli utilizzati a livello comunitario per il trasporto di sostanze o preparati pericolosi.
2. -

La segnaletica di cui sopra deve essere applicata come segue:

  • sul lato visibile o sui lati visibili;
  • in forma rigida, autoadesiva o verniciata.
3. -
All'etichettatura di cui al punto 1 che precede si applicano, se del caso, i criteri in materia di caratteristiche intrinseche previsti all'allegato II, punto 1.4 e le condizioni di impiego all'allegato II, punto 2, riguardanti i cartelli di segnalazione.
4. -
L'etichettatura utilizzata sulle tubazioni deve essere applicata, fatte salvi i punti 1, 2 e 3, in modo visibile vicino ai punti che presentano maggiore pericolo, quali valvole e punti di raccordo, e deve comparire ripetute volte.
5. -

Le aree, i locali o i settori utilizzati per il deposito di sostanze o preparati pericolosi in quantità ingenti devono essere segnalati con un cartello di avvertimento appropriato scelto tra quelli elencati nell'allegato II, punto 3.2 o essere identificati conformemente all'allegato III, punto 1, a meno che l'etichettatura dei vari imballaggi o recipienti sia sufficiente a tale scopo, in funzione dell'allegato II, punto 1.5 relativo alle dimensioni.

Il deposito di un certo quantitativo di sostanze o preparati pericolosi può essere indicato con il cartello di avvertimento "pericolo generico".

I cartelli o l'etichettatura di cui sopra vanno applicati, secondo il caso, nei pressi dell'area di magazzinaggio o sulla porta di accesso al locale di magazzinaggio