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Speciale
Segnaletica

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Allegato III
Prescrizioni per la segnaletica dei contenitori e delle tubazioni
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1. -
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I recipienti utilizzati sui luoghi di lavoro e contenenti
sostanze o preparati pericolosi di cui alla legge 29 maggio
1974, n. 256, e al decreto ministeriale 28 gennaio 1992 e
successive modifiche ed integrazioni, i recipienti utilizzati
per il magazzinaggio di tali sostanze o preparati pericolosi
nonché le tubazioni visibili che servono a contenere o a
trasportare dette sostanze o preparati pericolosi, vanno muniti
dell'etichettatura (pittogramma o simbolo sul colore di fondo)
prevista dalle disposizioni citate.
Il primo comma non si applica ai recipienti utilizzati sui
luoghi di lavoro per una breve durata ne' a quelli il cui
contenuto cambia frequentemente, a condizione che si prendano
provvedimenti alternativi idonei, in particolare azioni di
informazione o di formazione, che garantiscano un livello
identico di protezione.
L'etichettatura di cui al primo comma può essere:
- sostituita da cartelli di avvertimento previsti
all'allegato II che riportino lo stesso pittogramma o
simbolo;
- completata da ulteriori informazioni, quali il nome o la
formula della sostanza o del preparato pericoloso, e da
dettagli sui rischi connessi;
- completata o sostituita, per quanto riguarda il trasporto
di recipienti sul luogo di lavoro, da cartelli utilizzati a
livello comunitario per il trasporto di sostanze o preparati
pericolosi.
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2. -
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La segnaletica di cui sopra deve essere applicata come segue:
- sul lato visibile o sui lati visibili;
- in forma rigida, autoadesiva o verniciata.
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3. -
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All'etichettatura di cui al punto 1 che precede si applicano,
se del caso, i criteri in materia di caratteristiche intrinseche
previsti all'allegato II, punto 1.4 e le condizioni di impiego
all'allegato II, punto 2, riguardanti i cartelli di
segnalazione. |
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4. -
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L'etichettatura utilizzata sulle tubazioni deve essere
applicata, fatte salvi i punti 1, 2 e 3, in modo visibile vicino
ai punti che presentano maggiore pericolo, quali valvole e punti
di raccordo, e deve comparire ripetute volte. |
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5. -
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Le aree, i locali o i settori utilizzati per il deposito di
sostanze o preparati pericolosi in quantità ingenti devono
essere segnalati con un cartello di avvertimento appropriato
scelto tra quelli elencati nell'allegato II, punto 3.2 o essere
identificati conformemente all'allegato III, punto 1, a meno che
l'etichettatura dei vari imballaggi o recipienti sia sufficiente
a tale scopo, in funzione dell'allegato II, punto 1.5 relativo
alle dimensioni.
Il deposito di un certo quantitativo di sostanze o preparati
pericolosi può essere indicato con il cartello di avvertimento
"pericolo generico".
I cartelli o l'etichettatura di cui sopra vanno applicati,
secondo il caso, nei pressi dell'area di magazzinaggio o sulla
porta di accesso al locale di magazzinaggio
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